Art. 4.

      1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Sulmona degli uffici periferici dello Stato.

 

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      2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui al comma 2 dell'articolo 3 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici di cui al comma 1 del presente articolo.